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D.L. 25/09/2001 n. 3513. Con Decreto dell'amministrazione finanziaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta, all'effettuazione delle compensazioni e alle cessioni dei crediti. Riferimenti normativi: - Il titolo del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è il seguente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto". - Il testo dell'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) è il seguente: "Art. 17 (Oggetto). 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione. b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con Decreto-Legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del Decreto- Legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche". - Il testo dell'art. 25, comma 2, del già citato Decreto legislativo n. 241/1997 è il seguente: "2. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi che possono essere compensati, è, fino all'anno 2000, fissato in lire 500 milioni per ciascun periodo, d'imposta". - Il testo degli articoli 43-bis e 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.) è il seguente: "Art. 43-bis (Cessione dei crediti di imposta). - 1. Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario. 2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse. 3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonchè al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413". "Art. 43-ter (Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo). 1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. 3. (Soppresso). 4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllate o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto Decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto Decreto n. 87 del 1992. 5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis". Art. 9. Disposizioni di coordinamento 1. L'articolo 7 della tabella allegata al ((testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al)) Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, deve intendersi applicabile anche ai fondi d'investimento immobiliare disciplinati dall'articolo 37 del ((testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,)) e dall'articolo 14-bis della Legge 25 gennaio 1994, n. 86. 2. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta. 3. Nell'articolo 2, comma 1, del Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, ((la lettera d) è abrogata.)) 4. Nell'articolo 27, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "nonchè sugli utili in qualunque forma corrisposti a fondi d'investimento immobiliare di cui alla Legge 25 gennaio 1994, n. 86" sono soppresse. 5. Nell'articolo 14-bis, comma 10, della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, il terzo periodo è soppresso. 6. Nella Legge 25 gennaio 1994, n. 86, l'articolo 15 è abrogato, salvo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 ((del presente Decreto.)) 7. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato e le regioni, conseguenti all'attuazione del presente capo. Note all'art. 9: -L'art. 7 della tabella allegata al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) è il seguente: "Articolo 7 1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole.............. ....................................................................................... L. 150.000 b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose: 1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero | | autobus e trattori stradali fino a 110 KW ................................................ L. 150.000 2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni| | KW . ................................................................................... L. 3.500 3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW ................................................................................... L. 1.750 c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose | | di portata: 1) fino a 7 q..................................................................... L. 198.000 2) da oltre 7 fino a 15 q...................................................L. 288.000 3) da oltre 15 fino a 30 q.................................................L. 324.000 4) da oltre 30 fino a 45 q.................................................L. 378.000 5) da oltre 45 fino a 60 q.................................................L. 450.000 6) da oltre 60 fino a 80 q.................................................L. 516.000 7) oltre 80 quintali ........................................................... L. 642.000 d) rimorchi di portata: 1) fino a 20 q................................................................... L. 264.000 2) da oltre 20 fino a 50 q.................................................L. 354.000 3) oltre 50 q .................................................................... L. 450.000 e) rimorchi per trasporto di persone: 1) fino a 15 posti ............................................................. L. 228.000 2) da 16 a 25 posti .......................................................... L. 252.000 3) da 26 a 40 posti .......................................................... L. 300.000 4) oltre i 40 posti ............................................................. L. 360.000 f) unità da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto...................L. 105.000 b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto.....................L. 210.000 2) imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto.................. L. 600.000 b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto .............. L. 900.000 c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto............. L. 1.200.000 d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto .............. L. 1.500.000 3) navi.............................................................................L. 7.500.000 - Il testo dell'art. 2, comma 1 del Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati) così come modificato dalla presente Legge è il seguente: "1. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1, nonchè gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato |
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